Alcuni chiarimenti sulla sentenza 10/2008 della Corte Costituzionale, consultabile online sul suo sito.
Il ricorso del Governo (che impugnava in via principale gli artt. 13, 22 e 27 della legge regionale lombarda 24/2006) verteva sulla competenza o meno delle Regioni, a vantaggio del Prefetto, organo statale, a varare limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli per motivi di prevenzione dell’inquinamento. NON verteva affatto sulla legittimità o meno dei divieti totali, per il semplice motivo che la legge regionale non ne parla. La Corte ha giudicato inammissibile il ricorso relativamente agli artt. 13 e 22 in quanto i motivi posti a fondamento del ricorso sono espressi in modo poco chiaro e contraddittorio, mentre ha giudicato non fondata la questione relativa all’art. 27 (che riguarda le sanzioni). In tutta la sentenza non c’è una sola parola che legittimi i divieti totali, è un argomento fuori dai quesiti posti alla Corte. Pertanto, quando la Regione emetterà i regolamenti e stabilirà l’ampiezza dei divieti si potrà ricorrere al T.A.R. e chiedere che la questione sia portata avanti alla Corte Costituzionale (c.d. giudizio incidentale). Stessa cosa potrà essere fatta se si verrà multati (ricorso al Giudice di Pace e richiesta di incidente di legittimità costituzionale).