La relazione c'è....ovvio!
Siamo patentati e si presume con pieni voti, guidiamo tutti i giorni e conosciamo lo stress terrificante del quale siamo vittime, attive e passive...
Come possessori di auto storiche abbiamo spesso, ma non sempre, un comportamento più cauto che riduce già da solo i rischi incombenti e imponderabili, le nostre Citroen DS-ID sono vetture molto dotate ma pur sempre "lente" in senso lato, rispetto al panorama automobilistico corrente.
Quello che ci sfugge però è anche quanta gente NON abbia idea di cosa sia il codice della strada, ma a questo non avremo mai una risposta.
Non mi farò tentare dal voler esprimere tra di voi amici, l'amarezza per quanto successo sulle nostre strade.
Spero facciate lo stesso anche voi, traducendo questo momento di sconforto di oggi, ma del passato e futuro, per fatti a noi vicini e lontani, in un momento di riflessione su come le nostre azioni influiscano sulla vita degli altri ....anche questo abbastanza scontato, forse troppo......
Ora immaginando che tutti noi si conosca a menadito il codice (
) incollo quì una scheda di codici europei a confronto.
SCHEDA
Codici della strada a confronto: l’Inghilterra è la più severa
di Federico Formica
Paese che vai, divieto che trovi. Abbiamo confrontato il codice stradale italiano con quelli di Francia, Inghilterra e Spagna. Sono emerse differenze molto particolari. I più tartassati sono gli automobilisti inglesi
Ventisette paesi, ventisette codici. Su strade e autostrade l'Europa è un po' meno unita. Viaggiando tra un paese e l'altro in automobile si può incorrere in spiacevoli sorprese. Abbiamo confrontato il nuovo codice stradale italiano con quelli di Francia, Inghilterra e Spagna. Sono emerse differenze molto particolari. Se sbarcate in Inghilterra, ricordatevi di non mangiare un panino mentre siete al volante: potreste essere multati. E occhio alla velocità specialmente in Spagna e Francia: oltre alla multa (salatissima) rischiate di finire anche in carcere.
Sono soprattutto le sanzioni a fare la differenza: in linea generale, a una maggiore severità corrisponde un minor numero di incidenti. Secondo le statistiche elaborate dall'Unione Europea, nel 2007 l'Italia ha avuto 86 incidenti mortali per un milione di abitanti. L'Inghilterra si è fermata a 50. Su un punto, però, tutti sono d'accordo: le strade sono ancora troppo pericolose. Per questo molti paesi europei negli ultimi anni hanno inasprito le sanzioni.
Alta velocità. In Inghilterra non hanno fretta: il codice stradale inglese non consente mai di superare i 112 chilometri orari (70 miglia orarie). Neanche in autostrada. L'Italia, la Francia e la Spagna hanno limiti un po' più alti (in alcuni tratti autostradali italiani si possono toccare anche i 150 km/h) e molto simili tra loro.
Le maggiori differenze riguardano le sanzioni. L'Inghilterra, che non distingue tra infrazioni gravi e meno gravi, colpisce soprattutto sul portafoglio: 1000 sterline di multa, che diventano 2500 se il limite è stato superato in autostrada. A prescindere dalla velocità. In più, il ritiro o la sospensione della patente.
In Spagna dal 2002 è prevista la possibilità di finire in carcere da 3 a 6 mesi se si supera il limite di oltre 60 km/h in città e di oltre 80 km/h fuori città. Per chi, pur infrangendo il limite, si tiene sotto queste soglie le multe sono piuttosto blande: mai più di 600 euro. Anche in Francia interviene il codice penale, ma solo in caso di recidiva negli ultimi tre anni nel caso in cui si superi di 50 km/h il limite. In Italia, a meno di non provocare incidenti, chi corre più del dovuto non rischia il carcere. Nella più severa delle ipotesi scatta una multa da 2000 euro e si rimane solo dodici mesi senza patente. Contro i 4 anni della Spagna e i 3 della Francia. Una novità introdotta nel 2003 prevede un surplus di 200 euro per tutte le infrazioni commesse dopo le 20 e prima delle 7 del mattino. Una regola che si trova solo nel nostro Paese.
Guida in stato di ebbrezza. Ubriacarsi e mettersi alla guida è un comportamento criminale previsto dal codice penale di tutti i 4 paesi presi in esame. Anche in questo caso, però, ci sono differenze. Anzitutto, sul parametro utilizzato per misurare lo stato di ebbrezza. In Inghilterra c'è solo una soglia. Superata quella, scatta la multa. Francia e Spagna ne hanno due: la più alta è punita anche penalmente. L'Italia ha tre soglie: solo la prima non è punita con il carcere.
I francesi sono i più severi: la soglia minima per essere considerati ubriachi è di 0,2 grammi per litro di sangue, la più bassa dei paesi presi in esame. Chi guida ubriaco rischia fino a due anni di carcere, contro i dodici mesi dell'Italia (ma per incorrere in questa pena bisogna avere un tasso alcolemico di 1,5 g/l, una soglia molto alta) e i sei mesi di Spagna e Inghilterra.
I britannici sono durissimi con chi, ubriaco, provoca un incidente: la pena prevista è 14 anni di carcere. Anche in Italia è previsto il raddoppiamento della pena nel caso di sinistro. Considerando l'ipotesi più severa, la condanna non può comunque superare i due anni di carcere.
Pene molto dure anche per chi rifiuta di sottoporsi al test dell'alcool e, anche in questo caso, la mano più pesante è quella dei francesi: fino a 2 anni di carcere. In Italia la multa più salata: fino a 6000 euro.
Paese che vai, divieto che trovi. Ma i codici stradali sono fatti anche di tante regole e accorgimenti di cui è bene tener conto nel momento in cui si espatria. Anche se all'apparenza sembrano piccoli dettagli. I più tartassati sono gli automobilisti inglesi: quando sono al volante non possono mangiare, consultare mappe, inserire cd, cambiare stazione radio, ascoltare musica ad alto volume, discutere con i passeggeri, bere né fumare. Naturalmente, non possono neanche usare il telefono cellulare. Solo che a differenza di spagnoli e francesi, che almeno possono tenerlo acceso, e degli italiani, che invece possono addirittura parlare con l’auricolare o in viva voce, gli inglesi sono tenuti a spegnere il telefono prima di partire.
La Spagna nell'ultima riforma del codice stradale ha incluso il divieto di usare strumenti per rilevare la presenza di autovelox. Se avete un navigatore satellitare, prima di varcare il confine della penisola iberica ricordatevi di disabilitare l'opzione “anti-autovelox” o rischiate multe. È punita anche la classica segnalazione con gli abbaglianti per far sapere agli altri automobilisti che, pochi metri più avanti, c'è autovelox o una pattuglia di polizia. In Italia la legislazione è più elastica: sono proibiti solo quegli apparecchi che interferiscano con i dispositivi autovelox. Tant'è che, sulle strade del nostro paese, la presenza dei rilevatori elettronici è perfino segnalata con cartelli.
Non mancano i lati più divertenti. Il codice stradale inglese non lascia nulla al caso e, in alcuni casi, assume un tono da saggio padre di famiglia. Come quando si raccomanda di essere “comprensivi con gli altri automobilisti che causano rallentamenti: potrebbero non conoscere la zona” o di portare pazienza: “tutti possiamo commettere un errore”. A giudicare dall'articolo 147, anche gli inglesi sono piuttosto irascibili al volante: “Non agitatevi se altri automobilisti commettono errori, questo peggiorerà soltanto la situazione. Calmatevi, rilassatevi” e ancora: “Non guidate troppo vicini alle altre auto per intimidire altri automobilisti”.
Il fumo in macchina. Si parla molto, anche in Italia, di introdurre il divieto di fumo almeno per il conducente. Secondo uno studio della società italiana di Tabaccologia, accendersi una sigaretta è molto più pericoloso che rispondere al telefonino mentre si guida. Per prendere sigarette e accendino ci si distrae 2,9 secondi, per accendere altri 2 secondi. Totale: 4,9 secondi contro i 2,1 secondi necessari per rispondere a una chiamata. Tra i paesi che abbiamo messo a confronto, solo l'Inghilterra prevede il divieto di fumo per chi guida. Non c'è bisogno, però, di solcare il canale della Manica per trovare un altro esempio. Dal luglio 2008 la Repubblica di San Marino prevede una multa fino a 100 euro per chi fuma al volante. Il codice stradale del Titano punisce anche il passeggero che si accenda una sigaretta senza autorizzazione di chi guida.
Uso delle scarpe. Uno dei dubbi più frequenti degli automobilisti italiani è sull'uso delle scarpe: quali si possono indossare? Quali rendono più difficile la frenata dell'auto? In realtà, zoccoli e ciabatte erano bandite fino al 1992. Il nuovo codice stradale ha tolto qualsiasi restrizione all'uso delle calzature. Le automobili di nuova generazione hanno sistemi di frenata molto efficienti: basta una leggera pressione del piede per fermare il proprio veicolo. Il resto è affidato al buon senso. Nonostante la legge lo permetta, mettersi alla guida indossando i tacchi a spillo continua a non essere un'idea brillante. Infine, da ciclista dilettante e automobilista quale sono, ricordo che esiste un codice, è bene conoscerlo sia da ciclista che da automobilista.
Il Codice della strada
Come pedalare in sicurezza.
Andare in bicicletta, in tutti i suoi ambiti (mezzo di trasporto, di svago, di sport) deve garantire la massima sicurezza, tanto più che essa, rispetto all' automobile, risulta più esposta e vulnerabile. E' fondamentale che da parte del ciclista maturi la consapevolezza del proprio ruolo d'utente stradale avente gli stessi diritti e doveri dell' automobilista. A questo proposito riportiamo i punti più importanti delle disposizioni previste nel nuovo Codice della Strada relativi alla bicicletta (chiamata velocipede)!
Art. 50 (Velocipedi)
Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi).
Art. 182 (Circolazione dei velocipedi)
Art. 377 (art. 182 Cod. Str.) Circolazione dei velocipedi
Art. 50 (Velocipedi)
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
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Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi).
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a. per la frenatura : di un dispositivo indipendente che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b. per le segnalazioni acustiche: di un campanello (interessante quanto espresso dall'art. 22 del Regolamento: "Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da fornire una segnalazione utile almeno a trenta metri di distanza").
c. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 "da mezz'ora dopo il tramonto del sole, a mezz'ora prima del suo sorgere. Nelle gallerie in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità"....
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 66.600 a lire 242.400.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000 (40) (40/a).
(40) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 30, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(40/a) Con D.M. 22 dicembre 1998(Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al terzo aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
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Art. 182 (Circolazione dei velocipedi)
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta. La sanzione è da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 (132) (132/a).
(132) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(132/a) Con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al terzo aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
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Art. 377 (art. 182 Cod. Str.) Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono (365).
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a. tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b. posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
(365) Comma così modificato dall'art. 213, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(366) Comma così sostituito dall'art. 213, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
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