SANZIONI
Sanzioni previste dall'art. 100
• Illeciti puniti con sanzioni penali
Costituisce reato falsificare, manomettere, alterare targhe o usare siffatte targhe (art. 100, c. 14) (41). In tale contesto:
- alterazione significa modifica materiale della cosa per farla apparire diversa (es. trasformare in una targa un 3 in 8 o cancellare qualche cifra);
- manomissione non è figura diversa dall'alterazione e significa modificare la targa, ad es. con un collage, in modo da scambiare l'ordine di alcune cifre;
- contraffazione significa, nel presente caso, creare ex novo una targa che riporta dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli del veicolo;
- falsificazione è il concetto più ampio che include tutti gli altri (v. ad es. artt. 453 ÷ 455 CP) anche se il più delle volte il termine è usato come sinonimo di contraffazione.
Considerata la targa come una certificazione amministrativa, ai detti reati si applicano gli artt. 477 o 482 CP (a seconda che la falsità materiale sia commessa da pubblico ufficiale o da privato) e 489 (uso di atto falso), senza escludere la possibilità del loro concorso materiale nel caso l'autore del falso ne sia anche l'utilizzatore (nella circolazione del veicolo). Per l'eventuale riproduzione del marchio della Repubblica italiana può concorrere anche il reato di contraffazione di impronta di pubblica certificazione (art. 469 CP) anche se alcuni ritengono detto reato assorbito in quello di falso materiale dell'intera cosa (targa) di cui il marchio è solo una parte (36).
In dette ipotesi la targa va sempre sequestrata e, cautelarmente, almeno per compiere accertamenti sulla reale provenienza del veicolo su cui la targa era apposta, è opportuno porre sotto sequestro anche quest'ultimo in quanto agli illeciti di cui trattasi sono molto spesso collegati altri reati quali furto, ricettazione, ecc. (34).
• Illeciti puniti con sanzioni amministrative
Sono punite con sanzione amministrativa le seguenti violazioni:
- circolare con targa non propria o contraffatta (art. 100, c. 12). Prevista in origine come reato, questa violazione è stata poi trasformata in illecito amministrativo (36) e punita con la sanzione amministrativa senza possibilità di pagamento in misura ridotta. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi e, in caso di reiterazione, la sua confisca (Quiz MH075); senza escludere che a volte, come nei casi di targa non propria, possano sussistere anche dei reati (es. furto).
L'ipotesi dell'art. 100, c. 12, ricorre quando i dati identificativi (lettere o numeri) non corrispondono a quelli dell'immatricolazione o per essere la targa non propria (ossia non falsa, ma appartenente ad altro veicolo) ovvero contraffatta (ossia riproduzione che imita in tutto o in parte un'altra targa). Al riguardo occorre precisare che si ritiene applicabile la minore sanzione prevista dall'art. 102 anziché questa dell'art. 100 nel caso si faccia uso di:
- targa riprodotta fedelmente (ad es. per smarrimento o furto dell'originale) senza aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 102 CDS;
- pannello di cartone riproducente i dati identificativi ma senza rispettare le regole dettate dall'art. 102 (35);
- analogamente, si ritiene applicabile l'ipotesi meno grave prevista dall'art. 101 quando sia prodotta una targa, contenente i dati originali di immatricolazione del veicolo, da parte di soggetti diversi dallo Stato (a cui tale facoltà è riservata);
- parimenti, è applicabile quest'ultima norma all'ipotesi di targa realizzata con collage di numeri e lettere di altre targhe, che però nel contenuto sostanziale corrispondono all'effettivo numero di immatricolazione del veicolo;
- l'illecito di circolazione con targa non propria è ipotizzabile anche quando su un rimorchio o semirimorchio sia collocata una targa ripetitrice riproducente dati diversi da quelli della targa della motrice;
- circolare con motoveicoli, autoveicoli o rimorchi senza targa di immatricolazione (anche solo quella anteriore o solo quella ripetitrice). Se il veicolo non è neanche immatricolato si applica l'art. 93, c. 7;
- circolare con veicolo avente iscrizioni, sigle o distintivi (c. 10) che possono creare equivoci nella sua identificazione;
- circolare con veicolo avente targa non rifrangente;
- circolare senza targa di prova, quando autorizzato (v. commento art. 98);
- circolare con targa non chiaramente e integralmente leggibile;
- targa collocata con modalità di installazione diverse da quelle stabilite dal regolamento.
In tutti i casi di targa non rispondente ai requisiti prescritti si procede al suo ritiro. Ai sensi dell'art. 216 il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo finché non sia munito di targa regolare.
È invece sanzionata dall'art. 101 la produzione o la distribuzione abusiva di targhe (confisca delle targhe). Naturalmente quest'ipotesi ricorre solo se la targa prodotta non sia falsa, alterata o manomessa, nel qual caso ricorre la violazione ha carattere penale di cui al paragrafo precedente.
Merita un particolare commento la circolazione di veicoli non muniti di targa per cui è prevista solo una sanzione pecuniaria. A nostro avviso non si applicano sanzioni accessorie solo quando la targa che non è stata esposta trovasi comunque a bordo del veicolo e viene esibita al controllo. Se il trasgressore invece non è in grado di esibirla, una interpretazione estensiva dell'ultimo comma dell'art. 100 porterebbe al fermo del veicolo fino all'esibizione di regolare targa. Il citato c. 15 prevede infatti per le violazioni dei commi precedenti il ritiro della targa non rispondente ai requisiti richiesti. La mancanza fisica della targa rende in effetti tale ritiro solo virtuale, ma le sue conseguenze ex art. 216, cioè fermo del veicolo, restano reali e potrebbero quindi essere applicate. Anche non volendo condividere detta interpretazione, resta il fatto che l'agente accertatore può sempre richiedere ai sensi dell'art. 180 CDS che venga esibita la targa (che è una certificazione amministrativa) entro i tempi minimi indispensabili. Se l'interessato giustifica la mancanza di targa con lo smarrimento o il furto, la violazione può concorrere con quella dell'art. 102; non potendosi peraltro escludere la possibilità di fatto doloso, come soppressione, occultamento, distruzione di cui all'art. 490 CP.
Sanzioni previste dall'art. 101
Produrre o distribuire abusivamente targhe è l'illecito previsto e sanzionato dall'art. 101, c. 5 (sanzione pecuniaria e confisca delle targhe, salvo che il fatto non costituisca reato). Secondo la Corte di cassazione, sia pure con sentenza emessa in regime del vecchio Codice, anche l'uso di tali targhe costituisce reato (oggi illecito amministrativo) di cui risponde non solo il proprietario del veicolo ma anche il conducente che è tenuto ad accertare che la targasia regolare (39).
La sanzione in esame si applica solo ove la produzione si riferisca a targhe di immatricolazione che riproducano i dati reali dei veicoli a cui sono abbinate. Infatti, se la produzione di targhe è inserita in un più complesso procedimento atto a dissimulare la reale provenienza furtiva del veicolo, si applicano le più gravi sanzioni penali previste dall'art. 100 CDS (targhe false).
Non sembra invece che la sanzione possa applicarsi all'ipotesi di targhe autocostruite dall'intestatario che ha smarrito le originali e non ha seguito la procedura dell'art. 102 CDS: si applica in tali casi solo quest'ultimo articolo.
Sanzioni previste dall'art. 102
L'art. 102 provvede a sanzionare le seguenti violazioni:
• omettere la denuncia all'autorità di PS entro 48 ore;
• in caso di smarrimento o sottrazione della targa, non provvedere alla reimmatricolazione decorsi 15 giorni dalla denuncia;
• circolare con targa non chiaramente e integralmente leggibile (sanzione pecuniaria). La sanzione è applicabile ad esempio se la targa è sporca, affumicata, coperta in tutto o in parte (tuttavia, se coperta per il carico sporgente v. art. 164) oppure, infine, se mal posizionata. Non si applica la norma in esame, ma l'art. 100 (con ritiro della targa e fermo amministrativo del veicolo) se la targa non è più rifrangente o non presenta più le caratteristiche previste.