Restauro professionale targhe

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George Clemenceau

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Re: Restauro professionale targhe
« Risposta #16 il: Dicembre 30, 2010, 10:46:09 am »
SANZIONI[size=05pt]

Sanzioni previste dall'art. 100

Illeciti puniti con sanzioni penali
        Costituisce reato falsificare, manomettere, alterare targhe o usare siffatte targhe (art. 100, c. 14) (41). In tale contesto:

  - alterazione significa modifica materiale della cosa per farla apparire diversa (es. trasformare in una targa un 3 in 8 o cancellare qualche cifra);

  - manomissione non è figura diversa dall'alterazione e significa modificare la targa, ad es. con un collage, in modo da scambiare l'ordine di alcune cifre;

  - contraffazione significa, nel presente caso, creare ex novo una targa che riporta dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli del veicolo;[/size]

  - falsificazione è il concetto più ampio che include tutti gli altri (v. ad es. artt. 453 ÷ 455 CP) anche se il più delle volte il termine è usato come sinonimo di contraffazione.

[size=05pt]        Considerata la targa come una certificazione amministrativa, ai detti reati si applicano gli artt. 477 o 482 CP (a seconda che la falsità materiale sia commessa da pubblico ufficiale o da privato) e 489 (uso di atto falso), senza escludere la possibilità del loro concorso materiale nel caso l'autore del falso ne sia anche l'utilizzatore (nella circolazione del veicolo).[/size] Per l'eventuale riproduzione del marchio della Repubblica italiana può concorrere anche il reato di contraffazione di impronta di pubblica certificazione (art. 469 CP) anche se alcuni ritengono detto reato assorbito in quello di falso materiale dell'intera cosa (targa) di cui il marchio è solo una parte (36).

        In dette ipotesi la targa va sempre sequestrata e, cautelarmente, almeno per compiere accertamenti sulla reale provenienza del veicolo su cui la targa era apposta, è opportuno porre sotto sequestro anche quest'ultimo in quanto agli illeciti di cui trattasi sono molto spesso collegati altri reati quali furto, ricettazione, ecc. (34).

• Illeciti puniti con sanzioni amministrative

        Sono punite con sanzione amministrativa le seguenti violazioni:

[size=05pt]  - circolare con targa non propria o contraffatta (art. 100, c. 12). Prevista in origine come reato, questa violazione è stata poi trasformata in illecito amministrativo (36) e punita con la sanzione amministrativa senza possibilità di pagamento in misura ridotta. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi e, in caso di reiterazione, la sua confisca (Quiz MH075); senza escludere che a volte, come nei casi di targa non propria, possano sussistere anche dei reati (es. furto).

    L'ipotesi dell'art. 100, c. 12, ricorre quando i dati identificativi (lettere o numeri) non corrispondono a quelli dell'immatricolazione o per essere la targa non propria (ossia non falsa, ma appartenente ad altro veicolo) ovvero contraffatta (ossia riproduzione che imita in tutto o in parte un'altra targa). Al riguardo occorre precisare che si ritiene applicabile la minore sanzione prevista dall'art. 102 anziché questa dell'art. 100 nel caso si faccia uso di:
[/size]
    - targa riprodotta fedelmente (ad es. per smarrimento o furto dell'originale) senza aver provveduto agli adempimenti di cui all'art. 102 CDS;

  [size=05pt] - pannello di cartone riproducente i dati identificativi ma senza rispettare le regole dettate dall'art. 102 (35);
[/size]
   - analogamente, si ritiene applicabile l'ipotesi meno grave prevista dall'art. 101 quando sia prodotta una targa, contenente i dati originali di immatricolazione del veicolo, da parte di soggetti diversi dallo Stato (a cui tale facoltà è riservata);

[size=05pt]   - parimenti, è applicabile quest'ultima norma all'ipotesi di targa realizzata con collage di numeri e lettere di altre targhe, che però nel contenuto sostanziale corrispondono all'effettivo numero di immatricolazione del veicolo;

   - l'illecito di circolazione con targa non propria è ipotizzabile anche quando su un rimorchio o semirimorchio sia collocata una targa ripetitrice riproducente dati diversi da quelli della targa della motrice;

 

  - circolare con motoveicoli, autoveicoli o rimorchi senza targa di immatricolazione (anche solo quella anteriore o solo quella ripetitrice). Se il veicolo non è neanche immatricolato si applica l'art. 93, c. 7;

  - circolare con veicolo avente iscrizioni, sigle o distintivi (c. 10) che possono creare equivoci nella sua identificazione;

  - circolare con veicolo avente targa non rifrangente;

  - circolare senza targa di prova, quando autorizzato (v. commento art. 98);

  - circolare con targa non chiaramente e integralmente leggibile;

  - targa collocata con modalità di installazione diverse da quelle stabilite dal regolamento.
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        In tutti i casi di targa non rispondente ai requisiti prescritti si procede al suo ritiro. Ai sensi dell'art. 216 il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo finché non sia munito di targa regolare.

       [size=05pt] È invece sanzionata dall'art. 101 la produzione o la distribuzione abusiva di targhe (confisca delle targhe). Naturalmente quest'ipotesi ricorre solo se la targa prodotta non sia falsa, alterata o manomessa, nel qual caso ricorre la violazione ha carattere penale di cui al paragrafo precedente.
[/size]
        Merita un particolare commento la circolazione di veicoli non muniti di targa per cui è prevista solo una sanzione pecuniaria. A nostro avviso non si applicano sanzioni accessorie solo quando la targa che non è stata esposta trovasi comunque a bordo del veicolo e viene esibita al controllo. Se il trasgressore invece non è in grado di esibirla, una interpretazione estensiva dell'ultimo comma dell'art. 100 porterebbe al fermo del veicolo fino all'esibizione di regolare targa. Il citato c. 15 prevede infatti per le violazioni dei commi precedenti il ritiro della targa non rispondente ai requisiti richiesti. La mancanza fisica della targa rende in effetti tale ritiro solo virtuale, ma le sue conseguenze ex art. 216, cioè fermo del veicolo, restano reali e potrebbero quindi essere applicate. Anche non volendo condividere detta interpretazione, resta il fatto che l'agente accertatore può sempre richiedere ai sensi dell'art. 180 CDS che venga esibita la targa (che è una certificazione amministrativa) entro i tempi minimi indispensabili. Se l'interessato giustifica la mancanza di targa con lo smarrimento o il furto, la violazione può concorrere con quella dell'art. 102; non potendosi peraltro escludere la possibilità di fatto doloso, come soppressione, occultamento, distruzione di cui all'art. 490 CP.

 


Sanzioni previste dall'art. 101

        Produrre o distribuire abusivamente targhe è l'illecito previsto e sanzionato dall'art. 101, c. 5 (sanzione pecuniaria e confisca delle targhe, salvo che il fatto non costituisca reato). Secondo la Corte di cassazione, sia pure con sentenza emessa in regime del vecchio Codice, anche l'uso di tali targhe costituisce reato (oggi illecito amministrativo) di cui risponde non solo il proprietario del veicolo ma anche il conducente che è tenuto ad accertare che la targasia regolare (39).

        La sanzione in esame si applica solo ove la produzione si riferisca a targhe di immatricolazione che riproducano i dati reali dei veicoli a cui sono abbinate. Infatti, se la produzione di targhe è inserita in un più complesso procedimento atto a dissimulare la reale provenienza furtiva del veicolo, si applicano le più gravi sanzioni penali previste dall'art. 100 CDS (targhe false).

        Non sembra invece che la sanzione possa applicarsi all'ipotesi di targhe autocostruite dall'intestatario che ha smarrito le originali e non ha seguito la procedura dell'art. 102 CDS: si applica in tali casi solo quest'ultimo articolo.

 

Sanzioni previste dall'art. 102

        L'art. 102 provvede a sanzionare le seguenti violazioni:

[size=05pt]• omettere la denuncia all'autorità di PS entro 48 ore;

• in caso di smarrimento o sottrazione della targa, non provvedere alla reimmatricolazione decorsi 15 giorni dalla denuncia;[/size]

• circolare con targa non chiaramente e integralmente leggibile (sanzione pecuniaria). La sanzione è applicabile ad esempio se la targa è sporca, affumicata, coperta in tutto o in parte (tuttavia, se coperta per il carico sporgente v. art. 164) oppure, infine, se mal posizionata. Non si applica la norma in esame, ma l'art. 100 (con ritiro della targa e fermo amministrativo del veicolo) se la targa non è più rifrangente o non presenta più le caratteristiche previste.



Ciao Gian Piero.

si può rileggere il tutto e secondo me risulta essere meno drammatico (mia umile opinione) di quel che sembra.

Ho ridotto in piccolo tutte le sanzioni penali visto che da come mi sembra di capire da quel che leggo, non rientrano nel caso della mia specifica richiesta descritta in cima al topic.

Anche nella sezione dedicata alle sole sanzioni amministrative ho segnato in piccolo tutto ciò che non riguarda l'oggetto della nostra discussione.
Quello che rimane chiaramente leggibile descrive una norma molto controversa e secondo la quale tutti fanno quel che gli pare, anche stampare targhe ed esibire fattura (non credo sia assolutamente possibile, quante mai potranno stamparne per rischiare in questo modo l'osso del collo?)

Altra piccola cosa che riguarda il motivo principe di tale controversia, cioè la riproduzione (che come abbiamo letto sopra viene interpretata come falsificazione) DEL MARCHIO DELLA REPUBLICA.
Ma basta cassarlo con un po di nastro in modo da lasciarlo integralmente originale!!....credo! :-\

Per ciò che è segnato in verde: di cui risponde non solo il proprietario del veicolo ma anche il conducente che è tenuto ad accertare che la targasia regolare ...dico solo che non andrò mai più in giro con dei noti loschi figuri che affollano questo forum ;D [:hap] [:hap] [:hello]

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Offline pg01

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Re: Restauro professionale targhe
« Risposta #17 il: Dicembre 30, 2010, 11:14:14 am »
concordo abbastanza, ma internet, fate tutte le ricerche che volete, è pieno di casi in cui c'è gente multata che fa ricorso (perdendolo) per aver applicato adesivi di varia natura sulla targa (al posto della priovincia o dell'anno nelle nuove targhe per esempio). non solo: l'apposizione di adesivo sul "finto amrchio della repubblica" prefigura un doppio illecito: il marchio contraffatto ,meglio dire FALSIFICATO, viene occultato: esattamente come nel caso di chi tenta di fuorviare le apparecchiature di controllo come telepass ed autovelox. l'unica soluzione al problema targa illeggibile, come si evince è: denuncia e ritargatura, purtroppo. tutto il resto è vietato. Questo per chiamare le cose col loro nome eh.
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George Clemenceau

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Re: Restauro professionale targhe
« Risposta #18 il: Dicembre 30, 2010, 12:48:23 pm »
concordo abbastanza, ma internet, fate tutte le ricerche che volete, è pieno di casi in cui c'è gente multata che fa ricorso (perdendolo) per aver applicato adesivi di varia natura sulla targa (al posto della priovincia o dell'anno nelle nuove targhe per esempio). non solo: l'apposizione di adesivo sul "finto amrchio della repubblica" prefigura un doppio illecito: il marchio contraffatto ,meglio dire FALSIFICATO, viene occultato: esattamente come nel caso di chi tenta di fuorviare le apparecchiature di controllo come telepass ed autovelox. l'unica soluzione al problema targa illeggibile, come si evince è: denuncia e ritargatura, purtroppo. tutto il resto è vietato. Questo per chiamare le cose col loro nome eh.

No no!...io intendevo cassarlo con tape adesivo per poi toglierlo mostrando l'originale!
Questo in caso di verniciatura (?)

Comunque lungi da me l'idea di contrastare le tue osservazioni tese ad avere un'atteggiamento di assoluta cautela, ci mancherebbe.

Diciamo che se fosse possibile appurare con certezza il NON rischio penale per quanto dibattuto in QUESTO topic, gli eventuali rimanenti rischi amministrativi sarebbero, come in moltissimi altri casi della nostra vita quotidiana, da valutare caso per caso e comunque non certo un'infrazione grave, rimanendo aderenti al solo caso in oggetto.

Così mi pare....ma trovo utile che se ne parli e ancora più costruttivo sarebbe approfondire questo caso specifico ad esclusione di altri dove il carico penale non ha motivo di essere dibattuto. [:hello]

Re: Restauro professionale targhe
« Risposta #19 il: Dicembre 30, 2010, 10:56:25 pm »
ITALIA.....
l'unico paese al mondo dove non solo non ti fanno rifare le TUE TARGHE , ma se proprio "devi"  TI OBBLIGANO a reimmatricolare l'auto...
CHE SCHIFO !

Soffocati e schiavi di  migliaia di leggi e leggine inutile che solo servono a mantenere in piedi un sistema ipocrita che succhia sangue ai cittadini...

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Re: Restauro professionale targhe
« Risposta #20 il: Dicembre 31, 2010, 09:43:16 am »
Buondì a tutti.

Personalmente distinguerei due casi, completamente diversi:

- Il primo, quello interessato dagli articoli di legge, è la creazione e falsificazione di una targa.
- Il secondo, il caso che riguarda il ripristino di un'auto, è il restauro di una targa.

E' indubbiamente vero che creare una targa (contraffatta) o modificarne una cambiandoci, per esempio, un numero è considerabile un illecito amministrativo quindi punibile a norma di legge. Questo è chiaro e ci mancherebbe altro se così non fosse.

Per quanto riguarda il RESTAURO di una targa di un veicolo bisogna però dire una cosa: la targa è di proprietà dello Stato, è data in uso al proprietario del veicolo il qual proprietario deve averne cura, in caso di deterioramento o danneggiamento deve fare apposita richiesta agli anti preposti per la sostituzione della stessa.

Ma parliamoci chiaro; la legge va interpretata. Col buonsenso anche da parte delle Forze dell'Ordine. Se sono proprietario di un veicolo storico e ho la targa ORIGINALE che fa pietà, nessuno mi dirà mai nulla se la restuaro in piena e totale conformità all'originalità.
Anche il più ottuso impiegato capisce che se i documenti sono in regola, è assurdo ritargare un veicolo.

E parlo per esperienna diretta: targa originale quadra in ferro, Lambretta del '53, fondo bianco a caratteri blu-azzurri, completamente mangiata dalla ruggine. Un mio carissimo amico, l'ha completamente restaurata ricostruendo le parti mancanti.
Un giorno vengo fermato dai Carabinieri, subito notano la targa pressochè nuova e, visto che non sono scemi, mi hanno chiesto appunto se è stata restaurata. Ovvio che gli dico di si... mi hanno fatto i complimenti per il lavoro.

Targa originale della mia DSpecial, targa quadra RomaN4.... Ho ravvivato il bianco dei caratteri perchè erano sbiaditi. Fermato dalla Municipale, notano la targa troppo "luminosa", gli dico che ho fatto e mi rispondono "fossero tutti come lei... con targhe vecchie ma ben leggibili..."

Secondo me bisogna fare due pesi e due misure per queste cose: in fin dei conti restaurando una macchina, coi soldi che si è speso, chi ha voglia di impelagarsi con la Legge facendo una targa falsa?

 [:hello]

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Offline pg01

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Re: Restauro professionale targhe
« Risposta #21 il: Dicembre 31, 2010, 10:16:25 am »
nulla da ribattere. ma qui qualcuno ha chiaramente parlato di "far rifare" le targhe. è cosa diversa dal restaurarle. ed in ogni caso alcune non lo sono per nulla. mi riferisco alle targhe retroriflettenti moderne. caso che non ci tocca, ma quelle se modificate sono "alterate" anche in caso di restauro. al punto che, in caso di tamponamenti violenti, è lo stesso carrozzaio a dire che vanno rifatte di sana pianta (rifatte=ritargare auto presso motorizzazione).
ad un certo punto della discussione è uscito il nome di un'azienda di trento che fa targhe "ornamentali". e mi pare che non si tratti di restauro. giusto?
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George Clemenceau

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Offline pg01

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Re: Restauro professionale targhe
« Risposta #22 il: Dicembre 31, 2010, 10:20:10 am »
ITALIA.....
l'unico paese al mondo dove non solo non ti fanno rifare le TUE TARGHE , ma se proprio "devi"  TI OBBLIGANO a reimmatricolare l'auto...
CHE SCHIFO !

sono d'accordo. ma prima occorrerebbe chiedersi a cosa serve una norma come questa.

teoricamente dovrebbe tutelare l'intestatario.

in pratica lo fa abbastanza spesso, se leggi di targhe clonate, ci sei dentro.

poi, possiamo discutere del motivo per cui:

a- in italia i formati delle targhe sono cambiati a ritmo vertiginoso per decenni impedendo di "rifare le targhe uguali alle originali"
b- perchè non sia possibile, comunque e sempre, far stampare un duplicato identico in caso di deterioramento. (che è diverso dallo smarrimento, come puoi immaginare).

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