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Originally posted by Bernardo
E' vero che le cinture fisse senza arrotolatore non è obbligatorio mettersele durante la marcia?
......VEICOLO SEDILI ANT. SEDILI POST. CATEGORIA
Autovetture M1
Autoeicoli uso promiscuo sino a 8 posti M1
Autocaravan M1
Veicoli fuoristrada M1
Ambulanze M1
Autobus massa non superiore a 5 ton. M2
Autobus massa superiore a 5 ton. M3
Quadricicli a motore N1
Autocarri massa non superiore a 3,5 ton. N1
Autoveicoli uso speciale non superiori a 3,5 ton. N1
Autoveicoli trasporti speciali non superiori a 3,5 ton. N1
....;....23/06/00
Circolare Ministero Trasporti sui dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1
Come già comunicatovi precedentemente il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ribadisce con circolare del 22.6.2000 (pubblicata di seguito) l'obbligatorietà dei dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
In essa si conferma che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori; per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15.6.1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate o nella Direttiva relativa agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n° 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture", entrato in vigore in Italia il 15.6.1976 (circolare D.G. n° 76/77 del 9.12.1977.
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B53/2000/MOT
Prot. n. 0604/UT27/CG(C)
Roma, 22 giugno 2000
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1. Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/77 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
Dott. Ing. Ciro Esposito
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DEFINIZIONI
Cinture di sicurezza statiche
Sono le cinture fisse, composte cioè da due nastri di lunghezza prefissata, vincolati alla scocca, che si uniscono tra loro tramite una fibbia.
Cinture di sicurezza con arrotolatore
In questo caso uno dei due nastri ha lunghezza variabile per adattarsi alla corporatura del viaggiatore e trattenerlo sul sedile in caso di brusca accelerazione.
Punti di ancoraggio
Sono i fori, ricavati sulla scocca dell'automobile, da utilizzare per fissare le cinture di sicurezza e i loro accessori all'automobile stessa.
Cintura a due punti
Prevede due punti (generalmente, ai lati dell'addome) che rimangono fissi in caso di brusca decelazione o incidente.
Cintura a tre punti
Precede tre punti fissi (lati dell'addome e spalla) in luogo dei due punti precedenti.
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LE NORME DEL CODICE
Cinture di sicurezza anteriori
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo sulle vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: Di serie.
Utilizzo: Obbligatorio.
Cinture di sicurezza posteriori
Veicolo immatricolato fino al 14 giugno 1976:
Installazione: Non obbligatoria.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato tra il 15 giugno 1976 e il 25 aprile 1990:
Installazione: Obbligatoria solo su vetture dotate di attacchi.
Utilizzo: Obbligatorio solo se installate.
Veicolo immatricolato dopo il 26 aprile 1990:
Installazione: di serie.
Utilizzo: obbligatorio.
Polizia municipale schio....... ti riporto qui di seguito 1°la suddivisione delle categorie di veicoli 2° il testo della legge 3° il riassunto della polizia municipale di schio (vi) e per ultima la mia esperienza di domenica scorsa in zona trento quando una pattuglia mi ha fermato e non ha neanche fiatato vedendomi senza cinture: per cui qualsiasi auto immatricolata prima del 15 giugno 1976(anche se non iscritta in nessun registro) e esente dall'obbligo di installazione di cinture. almeno che sul testo di legge non abbiano omesso l'iscrizione a qualche registro pero mi sembra strano DSaluti