La copia conforme di una carta di circolazione non é assolutamente prevista, ciascun veicolo deve averne una e soltanto una.
Solo in caso di smarrimento,furto o evidente stato di degrado é prevista l'emissione di
un duplicato che può essere rilasciato unicamente dalla MCTC previa riconsegna del documento esistente (se esistente e palesemente logoro).*
Funziona un pò come i documenti di identità delle persone: non si possono avere per esempio due carte di identità o due passaporti (dello stesso Paese).
*Su richiesta all'operatore un documento originale e storico può essere restituito (come é capitato a me) previa timbro di annullamento su ogni pagina.
Non c'entra nulla l'essere iscritti all'ASI o ad altre associazioni, vale per tutti così.
Non esistono teorie o direttive riservate ai veicoli ASI.
Esiste altresì una circolare Ministeriale (PROT. N. 19277/23.25) che
vale per tutti i veicoli di interesse storico e dispone testualmente quanto segue:
Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe.
I documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “non valido ai fini della circolazione”Gli operatori della motorizzazione che si basano su teorie o che rifiutano di seguire le disposizioni di legge sono passibili di denuncia, mi sembra inverosimile che possano dare informazioni così fuorvianti, molti sono dei cialtroni ma conoscono tutti molto bene la legge.
In fine un documento originale a corredo di un veicolo deve essere chiaramente leggibile in ogni sua parte, non deve avere pagine separate o correzioni e/o manomissioni che non siano state ufficialmente apposte e vidimate da un operatore autorizzato, diversamente (in caso di controllo o di revisione) può essere sequestrato ed eventualnente rilasciato solo come duplicato (quindi nuovo).
C'è poco da inventarsi.