dunque: ho fatto qualche ricerca e quello che ho trovato e' questo:
19 DICEMBRE 2009
Le norme in Italia e l'obbligo di catene a bordo
Solo i pneumatici M+S o 4 chiodati possono sostituire "l'obbligo di catene a bordo". D'inverno abbiamo sentito spesso questo messaggio attraverso i notiziari televisivi e radiofonici, ma chi ha una vettura 4x4 o con solo 2 ruote motrici come si deve comportare? L'articolo 122 del Regolamento del Codice della Strada al comma 8 recita: "Il segnale catene per neve deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve…" Pertanto il Ministero dei Trasporti ha più volte ribadito la perfetta equivalenza in ogni situazione, ovvero l'alternativa tra l'uso dei pneumatici invernali e le catene da neve montate.
Per il Codice della strada non è sufficiente avere la vettura a trazione integrale, solo i pneumatici invernali (contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S e M+S) sono equivalenti alle catene omologate e soddisfano dunque l'obbligo di legge. Lo "snowflake", il simbolino di un fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, indica il prodotto winter secondo la normativa richiesta dal mercato americano, la presenza di tale simbolo non è obbligatoria a termini di legge per il mercato locale, l'unica indicazione con valenza giuridica per individuare un pneumatico invernale è infatti la marcatura M+S. Per i pneumatici invernali M+S, la Direttiva Europea 92/23/CE prevede la possibilità di utilizzare, a parità di misura, un codice di velocità inferiore a quella omologata sul libretto di circolazione (minimo Q = 160 km/h), ma in questo caso è obbligatorio apporre in vettura un apposito "adesivo" di avvertimento che ricordi che stiamo guidando con questo tipo di pneumatico. Inoltre, si possono montare invernali di qualsiasi misura tra quelle indicate nel libretto di circolazione, anche se vengono riportate dimensioni con marcatura M+S, riservate ai winter. Fate solo attenzione nel caso di revisione obbligatoria. Se avvenisse lontano dal periodo invernale la vettura deve essere equipaggiata con pneumatici che riportino la corretta dimensione e l'analogo indice di velocità riportati sul libretto di circolazione.
Pneumatici chiodati I pneumatici chiodati sono utilizzabili in Italia dal 15 di novembre al 15 di marzo (salvo deroghe degli enti proprietari della strada). I chiodi non devono sporgere più di 1,5 mm e devono essere di un numero compreso tra gli 80 e i 160 su ogni gomma. I pneumatici chiodati devono essere montati su tutte le ruote per garantire uniformità di frenata. Inoltre sulle ruote posteriori è obbligatorio montare i paraspruzzi. La velocità massima d'impiego è di 120 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade statali.
Catene da neve Le catene da neve possono essere viste come un pratico sistema per superare le situazioni di neve improvvisa o di forti pendenze, ma non dimentichiamo due aspetti negativi dell'accorgimento. Parecchie vetture di ultima generazione hanno ruote di dimensioni generose e, come scritto nel Libretto di Circolazione di alcune, non sono "catenabili". Questo per un oggettivo discorso d'ingombro: le catene andrebbero a sfregare all'interno del passaruota, danneggiando i freni, le sospensioni e i bracci della scatola guida. Inoltre, per legge con le catene non si possono superare i 50 km/h di velocità massima.
Le "calze" Vengono definite così quelle reti in materiale sintetico che si appoggiano sui pneumatici per ricreare un effetto "catena". Attenzione perché pur garantendo una buona trazione nei primi km (poi le "calze" inevitabilmente si consumano) per il Codice della Strada non sono equiparate ai pneumatici M+S e alle catene, dunque non sono sufficienti per circolare quando si è in regime di "obbligo di catene a bordo" e le Forze dell'Ordine possono prevedere il fermo del mezzo.non ho vauto modo pero' di verificare sul C.d.S. che recentemente e' cambiato; ho pero trovato anche questa risposta
L'introduzione delle c.d. gomme chiodate avvenne con la circolare 104/2174/D del 24 febbraio 1966 che ne consentì l'uso in via sperimentale con l'osservanza di particolari condizioni che vennero specificate nella circolare stessa.
Una successiva circolare del Ministero dei trasporti, la n° 557/2174/D del 22 ottobre 1971 avente per oggetto: "Pneumatici per neve di tipo approvato. Chiodi per marcia sul ghiaccio" del 22.10.1971, stabilì le caratteristiche che detti pneumatici dovevano possedere. La circolazione con i predetti dispositivi ad oggi può avvenire alle seguenti condizioni:
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li;
- uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo.
Odello Ivano
Gennaio 2010fonte:
http://www.vigileamico.it/ quindi direi che SI', si possono montare seguendo le suddette regole....