Non so se hai risolto, tuttavia per quanto riguarda le cinture di seicurezza per i veicoli di vecchia data, esiste una specifica Circolare del Ministero dei Trasporti che ormai dovrebbe essere ben nota agli Uffici Motorizzazione Civile:
CIRCOLARE N. B53/2000/MOT
Prot. n. 0604/UT27/CG(C)
Roma, 22 giugno 2000
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/77 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
Dott. Ing. Ciro Esposito Pertanto:
_per le vetture immatricolate fino al 14/6/1976 non sussiste alcun obbligo di montare le cinture di sicurezza, anche se sono presenti gli attacchi. E la ID in questione ci rientra ampiamente...
_per le vetture immatricolate dal 15/6/1976 sussiste l'obbligo di montare le cinture anteriori e posteriori, qualora siano presenti gli attacchi. Tenete conto che per effetto della normativa europea, dopo tale data le Case automobilistiche furono obbligate a costruire auto con gli attacchi per le cinture posteriori.
Si ricorda che in Italia le Circolari di un Ministero non hanno valore di Legge, ma solo valore di "indirizzo" > tuttavia per gli uffici periferici del Ministero emanante, le Circolari sono VINCOLANTI > gli Uffici della Motorizzazione Civile sono Uffici periferici del Ministero dei Trasporti, pertanto sono obbligati a seguire questa Circolare!
In ogni caso, questa Circolare Ministeriale rispecchia quanto dettato dalla normativa UE, quindi in questo caso le indicazioni contenute hanno valore anche "al di fuori" degli uffici periferici del Ministero e in sede di un eventuale controllo su strada gli agenti non possono applicare sanzioni per non avere installato le cinture sui mezzi anteriori al 15/6/76. Se le applicassero comunque, sbagliando, non polemizzate e proponete direttamente ricorso al G.d.P. che lo accoglierà al 100%
Scusate le divagazioni...
Ciao!