scusa Maurizio: essendo un argomento che interessa ogni possessore di auto d'epoca, è possibile (qui o in altro thread) avere anche qui la direttiva, possibilmente in italiano, senza che ci sia la necessità di registrarsi per forza sul forum RIASC...
Non è la direttiva, ma metto a disposizione le mie conoscenze del tedesco (certo, non sono Forgione!) per tradurre sommariamente ciò che è scritto nella pagina amicale.de (scusate se ci sono degli strafalcioni):
Nell’ambito dello “European Union – Historic Vehicle Group (EU-HVG)”, sotto la direzione di Bernd Lange, si è arrivati ad un‘ulteriore e decisiva pietra miliare. Questa è la comunicazione che ci è giunta:
Con la prossima attuazione della direttiva sui controlli tecnici periodici dei veicoli e dei loro rimorchi, la definizione di “veicolo storico” è finalmente chiara.
Dal 2010 è costituito, in seno al Parlamento Europeo, il gruppo di lavoro per i veicoli storici (HVG). Esso riunisce deputati europei di diversi paesi membri e di diversi partiti politici, i quali dibattono regolarmente, insieme ad esperti delle associazioni e della Commissione Europea, sulle questioni inerenti il tema delle auto d’epoca, come ad esempio sulla sicurezza, le formalità di dogana, le emissioni o i sistemi di trasporto intelligenti.
Nel 2014 il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sui controlli tecnici periodici dei veicoli e dei loro rimorchi n. 2014/45/EU. Le prescrizioni in essa contenuta devono essere adottate dagli stati membri a partire dal 20 maggio 2018. Nella direttiva è contenuta anche, per la prima volta, una definizione unitaria europea di “veicolo storico”, che trae origine dai lavori del gruppo di lavoro HVG in seno al Parlamento Europeo.
La definizione è la seguente:
Un veicolo di interesse storico è un veicolo che viene considerato storico dal Paese membro in cui il mezzo è stato immatricolato o da una delle sue agenzie autorizzate e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
• è stato prodotto o immatricolato per la prima volta almeno 30 anni prima;
• lo specifico modello di veicolo, conformemente alle norme comunitarie o nazionali in materia , non è più in produzione;
• è conservato in modo storico, nello stato originale e senza che le peculiarità tecniche delle componenti principali siano state radicalmente modificate.
“E‘ importante che finalmente sia stata fatta chiarezza. I veicoli storici non possono essere messi nello stesso calderone con le normali auto vecchie. Vengono usate meno di frequente e fanno parte del patrimonio culturale europeo. Inoltre rappresentano un importante fattore economico: officine, fornitori, club e manifestazioni di appassionati, riviste specializzate e molto altro creano fatturato e posti di lavoro nel settore delle auto d’epoca. E tuttavia vengono rappresentate solo in modo insufficiente dalla legislazione europea”, sottolinea Bernd Lange, deputato europeo SPD della Bassa Sassonia e fondatore del gruppo HVG nel Parlamento Europeo.
L’impegno dell‘HVG è rivolto anche alla revisione della tariffa doganale comune (TDC) europea 9705 per l’importazione di veicoli storici.
Al suo interno si dice:
1. Alla voce 9705 appartengono veicoli e aerei da collezione di interesse storico o etnologico i quali:
a. si trovano nel loro stato originario, cioè ai quali non sono state apportate modifiche sostanziali a telaio, carrozzeria, sterzo, freni, trasmissione, sospensioni, motore, parafanghi ecc. La riparazione ed il restauro sono consentiti, le parti, gli accessori e le unità difettose o usurate possono sostituite purché il mezzo resti in condizioni storiche perfette. I mezzi modernizzati o convertiti sono invece esclusi;
b. hanno almeno 30 anni (per i veicoli) o 50 anni (per gli aerei);
c. corrispondono ad un modello o tipo non più prodotto.
Le caratteristiche per l’inclusione in una collezione, quali l’utilizzo relativamente raro e normalmente non consono all’uso originario, l’essere scambiato in un commercio speciale diverso da quello ordinario con oggetti di alto valore, si considerano come date se vengono soddisfatti i tre punti precedenti.
Oltre a questo, la definizione di veicolo storico elaborata dall’HVG viene tenuta in considerazione anche in uno studio commissionato dalla Commissione Europea relativo all’accesso in città dei veicoli. Nelle raccomandazioni dello studio, il tema dei veicoli storici e delle zone con i limiti al traffico è rappresentato come segue:
“… I veicoli storici potrebbero essere esentati dalle zone protette (riservate alle auto con basse emissioni, ndT) in ragione del loro utilizzo minimale nelle aree regolamentate, unitamente al loro ruolo di contributori alla preservazione del patrimonio motoristico. Le aree riservate ai mezzi con basse emissioni penalizzerebbero infatti in modo sproporzionato i proprietari residenti in città e le attività commerciali collegate ai veicoli storici, in quanto praticamente non esistono possibilità di messa a norma. Una definizione di veicolo storico è contenuta nella direttiva 2014/45/EU sui controlli tecnici periodici.”
Per quanto riguarda il riferimento alle zone riservate ai mezzi non inquinanti in Germania ed alla loro relativa regolamentazione, lo studio si riferisce ancora una volta alla definizione di veicoli storici elaborata. In particolare si dice:
“… i veicoli storici (classificati o con una targa “H” o con una rossa storica “07”) possono accedere liberamente alle zone protette istituite da una qualsiasi autorità locale. La classificazione dei veicoli storici è molti simile a quella sancita dalla direttiva 2014/45/EU sui controlli tecnici periodici, che può essere considerato un buon riferimento in funzione di una definizione comune di veicoli storici in Europa…”